Statuto

Associazione Abruzzese Malati Reumatici  “M. Alberti” A.A.Ma.R. “M. Alberti”  – ODV – ETS

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

 

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Associazione Abruzzese Malati Reumatici M. Alberti”  (d’ora in avanti denominata A.A.Ma.R. “M. Alberti”).

L’ Associazione A.A.Ma.R  “M. Alberti” ha sede presso l’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale Civile “S.Spirito” di Pescara Via Fonte Romana, 8.

La durata dell’A.A.Ma.R. “M. Alberti” è illimitata.

Articolo 2 (Natura giuridica dell’associazione)

L’Associazione Abruzzese Malati Reumatici  “M. Alberti” con l’acronimo  A.A.Ma.R. “M. Alberti” come di seguito denominata:

  • Con Determinazione Dirigenziale della regione Abruzzo  DD/18  del 4 febbraio 2011   è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. n. 37/93 –  art. 4  e L.R. n. 16/2008 art. 103 autorizzata all’uso dell’acronimo ONLUS;
  • L’Associazione Abruzzese Malati Reumatici “M. Alberti” con l’acronimo A.Ma.R. “M. Alberti” – è, per l’effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – d’ora in poi indicato con l’acronimo D. Lgs. n. 117/2017 – una Associazione di Volontariato con l’acronimo “ODV” ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto legislativo e per effetto dell’art. 4 dello stesso decreto legislativo “Ente del Terzo Settore” con l’acronimo “ETS”.
  • L’Associazione Abruzzese Malati Reumatici M. Alberti” con l’acronimo A.Ma.R. “M.Alberti” per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.117/2017 con decorrenza dalla data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto assume la seguente denominazione:

“Associazione Abruzzese Malati Reumatici M. Alberti” con l’acronimo  A.A.Ma.R. “M.Alberti”-  ODV – ETS.

  • La qualifica di Ente del Terzo Settore ed il relativo acronimo “ETS” sarà efficace, integrando automaticamente la denominazione dell’Associazione, solo successivamente e per effetto della intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  • A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e l’acronimo “Onlus” non sarà più utilizzata nella denominazione sociale né nei rapporti con terzi, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e sarà sostituito con l’acronimo “ETS”.

 

Articolo 3  (Statuto e Regolamento)

 

L’A.A.Ma.R. “M. Alberti” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 4 (Efficacia dello Statuto)

 

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci aderenti  ad A.A.Ma.R. “M. Alberti”.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’A.A.Ma.R. “M. Alberti”.

 

 

Articolo 5 (Interpretazione dello Statuto)

 

Lo Statuto è interpretato alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – Codice del Terzo settore – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione in quanto applicabili.

 

TITOLO II

Finalità dell’Associazione

 

Articolo 6 (Solidarietà)

 

L’Associazione di Volontariato A.A.Ma.R. “M.Alberti” persegue una o più attività  di interesse generale tra quelle contenute nel successivo art. 7  rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  e svolge la sua attività in assenza di fini di lucro ed assicurando la gratuità delle prestazioni fornite dai suoi Soci.

 

Articolo 7 (Finalità del settore socio-sanitario)

 

Le specifiche finalità dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”  ispirandosi ai principi di cui all’art. 5, c. 1, lett. a)  del D. Lgs. n. 117 del 2017, sono:

  • perseguire e raggiungere i propri scopi e fini attraverso la tutela, la difesa e la “promozione della persona umana” dei malati reumatici;
  • promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all’impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
  • informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
  • sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche e dell’handicap da malattie reumatiche;
  • promuovere incontri tra i malati reumatici per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che i malati stessi affrontano quotidianamente nell’ambiente familiare e nella realtà esterna;
  • sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche al fine di creare strutture sanitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico;
  • svolgere azione divulgativa e educativa nei confronti del pubblico in generale e dei malati reumatici in particolare, affinché si prenda coscienza dell’importanza socioeconomica delle malattie reumatiche;
  • tutelare gli interessi del malato reumatico attraverso la diffusione dell’informazione sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto dei diritti dell’invalido reumatico;
  • sollecitare la collaborazione tra medico di base e reumatologo perché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche;
  • promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”, acquisendo i mezzi finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni;
  • promuovere e realizzare, con la collaborazione di specialisti, incontri individuali e/o di gruppi di malati e loro familiari; istituire corsi di economia articolare o di altre discipline atte a migliorare le condizioni fisiche e la qualità della vita dei pazienti reumatici.

L’Associazione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’individuazione di tali attività secondarie e strumentali potrà essere individuata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

Articolo 8 (Ambito d’attuazione delle finalità)

 

L’A.A.Ma.R. “M. Alberti” opera sul territorio della Regione Abruzzo.

Essa intende anche collaborare sul territorio nazionale con l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e con le Associazioni  aventi le stesse finalità.

Per perseguire le finalità statutarie l’A.A.Ma.R. “M.Alberti” potrà aprire sezioni territoriali sul territorio regionale, su base provinciale e comunale.

 

Articolo 9  (Volontariato)

 

Per il perseguimento dei fini sociali previsti nel precedente art. 6, con le modalità operative indicate nel successivo art. 7, l’Associazione si avvarrà in modo prevalente dei volontari associati.

L’attività del volontario non può essere retribuita  in  alcun modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al   volontario   possono   essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per l’attività prestata, debitamente autorizzata, ed  entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni stabilite in via preventiva dall’ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Si applica l’art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 2017 per tutti gli altri istituti previsti dalla legge sull’attività del volontariato.

 

TITOLO III

I Soci

 

Articolo 10 ( Ammissione e Categorie)

 

Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’A.A.Ma.R. “M. Alberti” e sono mossi da spirito di solidarietà.

Divengono Soci coloro la cui domanda d’ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che versano la quota associativa.

Vengono riconosciuti come:

  1. “Soci Ordinari” i malati reumatici e loro parenti diretti e affini entro il terzo grado, di qualsiasi età e condizione;
  2. “Soci fondatori” i Soci che hanno partecipato alla costituzione dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”;
  3. “Soci sostenitori” sono tutte le altre persone fisiche che risultino interessate all’attività dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”;
  4. “Soci onorari” coloro che si sono particolarmente distinti nella lotta alle malattie reumatiche.

Articolo 11 – (Procedimento di Ammissione)

 

Il socio è ammesso a domanda dell’interessato; il Consiglio Direttivo, con giudizio insindacabile, entro e non oltre 60 giorni, accetta o meno la domanda a socio; ove entro tale data il Consiglio non si esprimesse, la domanda si intende automaticamente accettata. Nel caso di non accoglimento dell’istanza di adesione il Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, tenuto conto anche dei principi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 117 del 2017, delibera per il rigetto. Il Presidente comunicherà al richiedente i motivi del rifiuto. La deliberazione di ammissione e l’ammissione per decorrenza dei termini è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il socio è tenuto al pagamento della propria quota. Il socio può recedere o essere escluso quando non versa la propria quota entro l’anno. Il socio che abbia cessato, per qualsiasi motivo, di appartenere all’Associazione, non potrà riottenere sia le quote associative versate che gli eventuali altri contributi, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Articolo 12 (Diritti e doveri dei soci)

 

Il socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa; di diffondere i valori dell’associazione; di chiedere, per il tramite dell’Associazione, la tutela dei propri diritti alla salute; alla libertà prescrittiva del medico curante; alla appropriatezza terapeutica ed alla continuità terapeutica in accordo con il medico curante.

Ha il diritto di ottenere tutti i chiarimenti utili per poter esprimere con consapevolezza il consenso informato sulle terapie proposte dal medico curante.

Il socio ha diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data di svolgimento dell’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 13  (Perdita della qualifica di socio)

 

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre d’ogni anno;
  2. per decesso;
  3. per provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo, udite le eventuali giustificazioni dell’interessato, qualora il Socio contravvenisse ai doveri stabiliti dallo Statuto ed arrecasse nocumento all’Associazione, all’immagine della stessa o dei suoi soci, sia con comportamenti e parole, che scritti. Il deliberato del Consiglio Direttivo sarà, a cura del Presidente, comunicato all’interessato;
  4. per omesso pagamento della quota associativa per oltre un anno;
  5. per estinzione dell’associazione.

La cancellazione del socio dal Libro dei soci, per i casi previsti del presente articolo, sarà disposta direttamente dal Presidente, dopo attenta ricognizione da parte  del segretario amministrativo per i casi contemplati nelle precedenti lettere a) b),  d) ed e) ed a seguito del provvedimento adottato del Consiglio Direttivo per il caso contemplato nella lett. c).

 

TITOLO IV

Gli Organi

 

Articolo 14 (Indicazione degli Organi)

 

Sono Organi dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”:

  1. a) l’Assemblea dei Soci
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Organo di Controllo –  Revisione Legale dei Conti, se istituito

La totalità degli Amministratori dell’Associazione è scelta fra i propri associati. Si  applica agli stessi  l’art. 2382 del codice civile.

Si applica agli amministratori, in caso di conflitto di interessi, l’articolo 2475 ter del codice civile.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

CAPO I – L’Assemblea dei Soci

 

Articolo 15 (Composizione)

 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data di svolgimento dell’Assemblea.

Ciascun associato ha un voto. Ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea dei soci da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare fino a tre  associati.

L’Assemblea è l’organo sovrano.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

 

Articolo 16 (Funzioni)

L’Assemblea

– ORDINARIA:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed in particolare elegge nel suo seno il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. approva i bilanci o conti;
  3. stabilisce i criteri generali per l’organizzazione, il tesseramento e l’attività dell’Associazione;
  4. determina la quota annuale di adesione dovuta dal socio. Nel caso di omessa determinazione resta in vigore l’ultima quota deliberata;
  5. nomina, eventualmente, l’Organo di controllo – Revisore legale dei Conti al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e ove ne determinasse l’opportunità o la necessità;
  6. nomina il Collegio dei Probiviri ove ne determinasse l’opportunità o la necessità;
  7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri, eventuali, regolamenti interni.

– STRAORDINARIA:

  1. approva le modifiche e le integrazioni statutarie;
  2. esprime giudizi sull’operato del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  3. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La verbalizzazione della discussione e le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente pro-tempore.

 

Articolo 17 (Convocazione e validità dell’Assemblea, votazione e verbalizzazione)

 

L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti e  comunque almeno una volta l’anno.

La convocazione dell’Assemblea, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta effettuata per posta elettronica, posta ordinaria, fax, e altro valido mezzo,  inviata a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea ed affissa almeno una settimana prima presso la sede dell’associazione.

La partecipazione alla seduta dell’Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazioni o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

In caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo,  l’Assemblea dei Soci deve essere convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza, a cura del Presidente uscente o, in difetto, dal Vice Presidente o da altro Consigliere uscente.

Spetta al Presidente dell’Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un Socio e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

La riunione dell’Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, quando ci sia la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

In seconda convocazione, che può avvenire nella stessa giornata, la seduta sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le votazioni dell’Assemblea dei Soci avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Ai sensi dell’art. 21 del codice civile le maggioranze richieste per l’approvazione dei provvedimenti da parte dell’Assemblea dei Soci sono:

1) in via ordinaria le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza  di soci che rendono valida la seduta di prima o seconda convocazione;

2) le deliberazioni volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ove le disposizioni normative previste nel D. Lgs. n. 117/2017 o in eventuali future disposizione di legge che prevedessero maggioranze qualificate per particolari tematiche, l’Assemblea sarà regolarmente costituita con la partecipazione qualificata richiesta e le decisioni potranno essere assunte con le maggioranze stabilite.

Il Presidente successivamente alla nomina degli organi associativi,  trasmette al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 

CAPO II – Il Consiglio Direttivo

 

Articolo 18 (Composizione)

 

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti democraticamente dall’Assemblea tra i Soci, a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

Articolo 19 (Funzioni)

 

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività relative all’Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. provvedere all’indirizzo generale e allo sviluppo dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”;
  2. attuare i deliberati dell’Assemblea;
  3. sovrintendere e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”;
  4. sottoporre all’Assemblea i Bilanci consuntivo e di previsione, e il programma di lavoro per il futuro;
  5. fissare la quota associativa annuale per i diversi Soci, allineandosi all’importo stabilito dalle consimili Associazioni Regionali;
  6. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Segretario dell’Associazione, con le relative competenze ed incombenze;
  7. Il Consiglio è l’organo statutario esecutivo dell’Associazione; attua i deliberati dell’Assemblea dei Soci, assicura la gestione ed il buon funzionamento dell’Associazione e delle sue attività, mantiene contatti con i propri soci e con le altre sedi locali ove istituite. Inoltre, delibera l’ammissione, il recesso e l’espulsione dei soci. Sottopone all’Assemblea dei Soci i Bilanci consuntivo e di Previsione e il programma di lavoro per il futuro. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e risponde del proprio operato all’Assemblea dei Soci, che decide in merito. Il Consiglio può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici o di altra natura vincolativa, anche verso terzi;
  8. Predispone appositi Regolamenti interni per l’organizzazione e gestione dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  9. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano, in ogni caso, la decadenza dell’intero Consiglio;
  10. Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni o tra la decadenza e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti;
  11. Il Consiglio può proporre all’Assemblea di sfiduciare, per giusta causa ed a maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente. In caso di proposta di sfiducia o di dimissioni del Presidente, dovrà essere convocata quanto prima un’assemblea per l’esame della sfiducia e/o per l’elezione del Presidente medesimo.

La verbalizzazione della discussione e le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente pro-tempore.

I membri del Consiglio possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni facenti parte degli Enti del Terzo Settore.

Verranno in ogni caso applicate ai Consiglieri le norme del Codice Civile previste per gli enti commerciali in materia di “conflitto di interessi degli amministratori”.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente per le attività scientifiche o assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla divulgazione della problematica del malato reumatico e alla raccolta di fondi.

 

Articolo 20 (procedimento elettorale per la nomina del presidente e del Consiglio Direttivo)

 

Per l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo di cui al primo capoverso del precedente articolo 18, l’Assemblea dei Soci determina preventivamente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e, tra i suoi membri, il Presidente.

Tutti i soci possono candidarsi previa dichiarazione e sottoscrizione di assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell’art. 2382 del codice civile.

Risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti in relazione al numero dei componenti da eleggere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza, sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell’art. 2382 del c.c. o altro impedimento di uno o più consiglieri, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, a questi subentreranno i primi tra i candidati non eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo  il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti la nomina spetta al candidato con maggiore età.

Chi subentra in luogo del consigliere cessato ne eredita la maturità di carica durando, pertanto, fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo di cui faceva parte il consigliere sostituito. Tra i soci eletti a far parte del Consiglio Direttivo verrà eletto il Presidente dell’Associazione. Le votazioni avverranno per scrutinio segreto.

 

Articolo 21 (Durata)

 

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni e i membri possono essere rieletti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei voti.

 

Articolo 22 (Convocazione, validità, votazione e verbalizzazione)

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e comunque una volta l’anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà più uno  dei componenti ed in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, con qualsiasi numero di membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza  dei presenti.

A parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le discussioni e le delibere del Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell’A.A.Ma.R. “M. Alberti”.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO III

Il Presidente

 

Articolo 23 (Funzioni)

 

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; risponde del proprio operato direttamente all’Assemblea, che si esprime in merito.

La carica di Presidente si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria per il caso contemplato nel precedente art. 19;
  3. sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 2382 del c.c.;
  4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.13 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente punto del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il vice Presidente  svolgerà l’attività di ordinaria amministrazione.

Il presidente rappresenta l’A.A.Ma.R. “M.Alberti” e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti” davanti ai terzi e in giudizio e può nominare procuratori, precisandone i poteri.

Il Presidente redige annualmente un resoconto sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca  l’Assemblea ordinaria e straordinaria e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”, dove possono essere consultati dai Soci.

Il Presidente nomina, tra i componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente che collabora con il presidente e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di malattia, impedimento o temporanea assenza.

Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

CAPO IV

 Organo di controllo – Revisione legale dei conti

 

Articolo  24 (Organo di Controllo – Revisore legale dei conti se istituito)

 

Nei casi in cui si rendesse obbligatorio, o l’Associazione ne ravvisasse l’opportunità, ai sensi dell’art. 30, c. 2, e 31 D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di controllo interno – Revisore dei Conti monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017 modificato ed integrato con D.Lgs. n. 105/2018 è costituito, in funzione monocratica, l’Organo di Controllo – Revisore legale dei Conti.

L’Organo dura in carica tre anni e scade alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

Al componente dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 c.c.. Il componente dell’Organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro ai sensi dell’art. 2397, comma secondo, del codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni  dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti

Delle proprie attività l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

L’organo di controllo e revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

L’Organo di controllo e revisore legale dei conti può, in qualsiasi momento, disporre atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociale o su determinati affari.

Il Revisore verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Per la ripartizione delle competenze tra Organo di controllo e Revisore si richiama l’art. 30, comma 6, del predetto D. Lgs 117/2017.

L’incarico di componente dell’Organo di Controllo e di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

 

CAPO V

Funzioni Ausiliarie

Articolo 25 (Segretario)

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Segretario dura in carica tre anni.

Il Segretario dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dall’Ufficio di Presidenza o dal Consiglio di Amministrazione dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige su appositi libri i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra gli associati.

 

TITOLO V  

Il Patrimonio

 

Articolo 26 (Indicazione delle risorse)

 

Le risorse economiche dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti” sono costituite da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi privati;
  3. contributi dello Stato, d’Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi d’Organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari,
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate eventuali derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio.

 

Articolo 27 (I beni)

 

I beni dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”. sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall’A.A.Ma.R. “M.Alberti” e sono ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi possono essere dati in comodato gratuito all’A.A.Ma.R. “M.Alberti”.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dai Soci.

I fondi saranno depositati in un apposito conto corrente bancario intestato all’A.A.Ma.R. “M.Alberti”, cui avrà  accesso il Presidente.

 

Articolo 28 (Contributi)

 

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale per l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Altri contributi straordinari possono essere elargiti dai Soci e da persone fisiche o giuridiche.

 

Articolo29 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

 

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sull’utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’Assemblea, che delibera sull’utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell’A.A.Ma.R. “M.Alberti”.

 

Articolo 30 (Rimborsi)

 

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accertati  dal Consiglio Direttivo che  delibera sull’utilizzazione dei rimborsi, che dovranno essere in armonia con le disposizioni della convenzione in oggetto e con le finalità statutarie dell’A.A.Ma.R. M. Alberti.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

 

Articolo 31 (Destinazione del patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo  svolgimento   delle attività statutaria ai fini dell’esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata  la  distribuzione,  anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque denominate  a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale del rapporto associativo.

Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 8 del D. Lgs. n.117/2017.

 

Articolo 32 –(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)          

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

 

TITOLO VI 

Il Bilancio

 

Articolo  33 –  I bilanci dell’Associazione  A.A.Ma.R. “M.Alberti” sono annuali, iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione contiene gli stanziamenti in entrata ed in uscita che si presume, sulla scorta dei dati degli esercizi precedenti, di movimentare nell’anno di riferimento.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese dell’anno di riferimento.

I Bilanci verranno redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art 13, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 per gli enti di cui al comma 2 dello stesso decreto fatte salve diverse determinazioni legislative o regolamentari.

I bilanci, predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo saranno inviati all’Organo di Controllo-Revisore legale dei Conti se istituito, per il parere di competenza e, quindi saranno sottoposti, unitamente alla relazione del citato Organo, ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 di aprile di ciascun anno.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare uno spostamento dei termini sopra previsti.

I bilanci sono depositati dieci giorni antecedenti alla seduta per la libera consultazione dei soci.

I bilanci approvati possono essere consultati dai soci e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad avvenuta operatività dello stesso.

 

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

 

Articolo 34  (Libri Sociali)

Sono Libri Sociali obbligatori dell’Associazione

  1. il libro degli associati o aderenti;
  2. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo – revisione legale dei conti se istituito e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali ed i documenti inerenti l’amministrazione dell’Associazione che sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d’ufficio. In caso di forza maggiore, l’indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall’organo amministrativo al socio richiedente mediante il mezzo di comunicazione indicato nella domanda di accesso agli atti.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

 

Articolo 35  (Convenzioni)

L’Associazione potrà stipulare convenzioni per il perseguimento dei fini statutari con altri enti o soggetti interessati.

La convenzione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo che determinerà anche le modalità di attuazione; sarà stipulata dal Presidente e custodita presso la sede dell’Associazione.

 

TITOLO VIII

Dipendenti e Collaboratori

 

Articolo 36 (Dipendenti)

 

L’A.A.Ma.R. “M.Alberti” può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge  il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

I dipendenti devono essere, ai sensi di legge e di contratto di lavoro, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

 

Articolo 37 (Collaboratori di lavoro autonomo)

 

L’A.A.Ma.R. “M.Alberti” può giovarsi di collaboratori di lavoro autonomo, il cui compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di collaborazione  sono disciplinati dalla legge e da eventuali contratti di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo devono essere personalmente ai sensi di legge e di eventuale contratto d’opera, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

 

TITOLO IX

Le Responsabilità

 

Articolo 38 (Assicurazione soci volontari)

I Soci che prestano servizio di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della D Lgs n. 117 del 2017

 

Articolo 39 (Assicurazione dell’Associazione)

 

L’A.A.Ma.R. “M.Alberti” può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

 

TITOLO X

Rapporti con altri Enti e Soggetti

 

Articolo 40 (Rapporti con enti e soggetti privati)

 

L’A.A.Ma.R. “M.Alberti” collabora con tutti gli enti, associazioni e soggetti terzi utili al perseguimento delle proprie finalità, nonché con tutti gli organismi riconosciuti e con soggetti esperti per l’opportuna conoscenza dei progressi scientifici nella cura delle malattie  reumatiche.

L’A.A.Ma.R. “M.Alberti”  collabora con l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) per condividere le finalità.

 

Articolo 41 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

 

L’A.A.Ma.R. “M.Alberti” collabora e si confronta con le autorità pubbliche e politiche per il raggiungimento delle finalità statutarie.

 

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo  42 -Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in essere al momento dell’approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

 

Articolo 43- Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Codice del Terzo settore” nonché alle norme del Codice Civile e relative norme di attuazione in quanto compatibili.

 

Articolo 44 – Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno previste nello Statuto acquisteranno efficacia a decorrere dalla data di approvazione della modifica statutaria.

 

Articolo  45-  Dopo l’iscrizione dell’Associazione A.A.Ma.R. M. Alberti  nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Codice del Terzo settore” acquisteranno efficacia le norme previste nel presente Statuto e sottoposte a clausola sospensiva. Medio tempore restano in vigore le norme regolanti le Organizzazioni di Volontariato e di Onlus.

 

Articolo  46–  Dalla data di iscrizione dell’Associazione A.A.Ma.R. “M.Alberti”  nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia istituti o disposizioni in contrasto con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Codice del Terzo settore”.